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194: figli senza madri, padri senza figli. Un’analisi linguistico-concettuale del testo legislativo

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In questi ultimi giorni abbiamo visto tornare in prima linea una serrata difesa dell’iniqua legge 194, con chi si lamentava del calo degli aborti, quasi fosse un peccato; chi criticava pesantemente la Tesei, che in Umbria ha riportato l’obbligo del ricovero per le donne che decidono di abortire tramite RU486, come già avviene nella maggior parte delle regioni italiane (una volta le femministe lottavano per ospedalizzare l’aborto in tutela delle donne, oggi lottano per lasciarle sole a farsi da auto-mammane); chi ha ritirato nuovamente fuori l’ipotesi di vietare l’obiezione di coscienza, al che viene spontaneo chiedersi se quelli che difendono con la vena alla gola questa legge ritenendola intoccabile, o addirittura “sacrosanta”, l’abbiano mai letta (art. 9).

Sia chiaro, noi la riteniamo una legge iniqua da smantellare completamente, perché indipendentemente dai giorni di ricovero almeno una vittima c’è sempre, il concepito, e l’obiezione di coscienza è inscritta nella deontologia medica che dovrebbe già vincolare ogni medico a salvare vite, non ad ucciderle.

Detto ciò, volevo soffermarmi per un momento sull’analisi linguistico-concettuale del testo, a partire dal titolo: “Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza”.

Qui già due cose da notare: 1) Non c’è “maternità” senza figli, dunque si sta già implicitamente riconoscendo che con la IVG si fanno fuori dei figli, di cui però nel testo di legge non ci si cura affatto. 2) “Interruzione” lascia intendere che poi, la gravidanza, si possa riprendere in un secondo momento quasi a dire “tranquille, c’è tempo per essere mamme, il figlio lo farete quando potete e volete”, peccato che non sarà mai lo stesso. Un figlio abortito non ci rende non-madri ma madri di un figlio morto prima di venire alla luce. Questo lo sanno bene le donne che hanno avuto aborti spontanei.

Subito all’articolo 1 si dice poi “Lo Stato […] tutela la vita umana dal suo inizio” … permettendo che venga avvelenata o smembrata prima che al terzo mese (o più) arrivi la fatina magica, sarebbe da aggiungere. E su questo non servono ulteriori commenti.

Ma l’aspetto che più mi ha colpito è il modo di riferirsi alla madre e al padre del figlio, la cui vita è in balia dell’arbitrio di solo uno dei due.

La legge, nonostante si intitoli “Norme per la tutela sociale della MATERNITÀ […]”, si rivolge alla gestante con il termine “donna” per 48 volte, e “madre” per 1 volta (art. 5), ma solo per specificarne i diritti. L’uomo, assolutamente secondario nonostante abbia le stesse responsabilità della donna nel concepimento di quello che è anche suo figlio, non viene considerato, se non all’articolo 13 in qualità di “marito”, solo nel senso di colui che può richiedere l’aborto qualora la donna (o meglio, la madre) sia interdetta per infermità mentale.

Ma c’è un altro articolo, il quinto, in cui l’uomo viene chiamato in causa, in realtà solo per dirgli quanto, alla fine, la sua volontà sul proprio figlio non conti nulla, anzi, se la donna/madre non lo consente non può proprio aprire bocca. La cosa bella è però che in questo quinto articolo l’uomo non è chiamato “uomo”, ma “padre” (4 volte) … di chi? Di colui che (solo) la donna può scegliere di uccidere.

Ricapitolando:

Donna” (48 volte), “madre” (1 volta, art. 5), “moglie” (0 volte).

Uomo” (0 volte), “padre” (4 volte, art.5), “marito” (3 volte, art. 13).

Questa scelta concettuale/lessicale non è affatto casuale né senza effetti. Dopo un titolo ingannatore, la donna è martellata affinché si senta “solo donna”, ovvero un individuo di sesso femminile astratto e privo di legami (e quindi di responsabilità e doveri verso qualcun altro).

All’uomo invece è sbattuta in faccia la sua irrilevanza già solo con l’irrisorio numero di volte in cui è citato. Come viene definito però? “Padre” (o “marito”) e mai “uomo”. Padre e Marito, a differenza di Uomo (come Madre e Moglie, mai citati o quasi) sono termini intrinsecamente relazionali: non c’è padre senza figlio, non c’è marito senza moglie (ma c’è donna senza uomo). Dove c’è una relazione c’è anche responsabilità e doveri verso l’altro.

Quindi, paradossalmente, la 194 mette tutto a carico della volontà della donna, riconoscendola però come priva di legami e responsabilità, mentre esclude completamente il padre, al quale però riconosce relazionalità e responsabilità.

L’effetto è la de-responsabilizzazione (tramite menzogna) della donna, e la totale svalutazione della figura del padre, di cui la società sta patendo le conseguenze.

Volontà, relazionalità e responsabilità vanno però di pari passo, infatti in una gravidanza non c’è la donna, poi forse il padre, e poi basta (il feto, il nascituro, il concepito e altri termini usati dalla legge per descrivere colui/lei di cui però permette l’uccisione); ma c’è in primis il figlio, essere umano vivo nella sua prima fase di sviluppo, e poi i genitori, madre e padre. Solo concependo così la gravidanza ha senso parlare di “tutela della maternità”.

Ci potremmo soffermare su molteplici aspetti paradossali della legge, come per esempio la sezione sulle Sanzioni, in cui la pena per chi provoca colpevolmente alla donna un parto prematuro è dimezzata rispetto a quella di chi le provoca colpevolmente un aborto… per quale motivo la pena dovrebbe essere diversa  in base al fatto che il feto sopravviva (parto prematuro) o meno (aborto), se l’unica vita che conta è quella della donna?

Ma si aprirebbero troppe parentesi, per ora mi limito a questo, cioè ad evidenziare come la 194 sia una legge che lascia i figli senza madri e i padri senza figli.

 

Arianna Trotta

 

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