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Come vietare l’obiezione di coscienza: far credere che la legge 194 non sia applicata

Di fronte all’obiezione di coscienza si pone un’alternativa per lo Stato: permetterla, se del caso regolandola, oppure non riconoscerla, considerando una violazione della norma il rifiuto opposto dall’obiettore di eseguire l’azione prevista come obbligatoria dalla legge e, quindi, sanzionarlo. Anche per il singolo, di fronte ad uno Stato che non riconosce la sua obiezione di coscienza, esiste un’alternativa: cedere e porre in essere la condotta obbligatoria per legge, non ottemperando al divieto della sua coscienza, ovvero confermare il suo rifiuto, affrontando le sanzioni che lo Stato gli irroga.

Chi è dunque l’obiettore di coscienza? L’obiettore non è un soggetto che in nome della coscienza o di un suo capriccio o scelta personale chiede di derogare alla legge dello Stato, perciò l’obiezione di coscienza non è ostacolo all’applicazione di una legge dello Stato, né tanto meno, come affermato dall’Onorevole Emma Bonino, strumento che fa sì che in certe Regioni la legge non venga nemmeno applicata; basterebbe infatti, consultare la Relazione del Ministero della Salute (anno 2017) relativa alla IVG (Legge 194/1978), in particolare nella parte in cui tratta della IVG in rapporto all’obiezione di coscienza, per rendersi conto del contrario, ovvero, come da Relazione:

Si conferma, quindi, quanto già osservato nelle scorse relazioni al Parlamento, relativamente all’applicazione della Legge 194/78: il numero dei non obiettori a livello regionale sembra congruo rispetto al numero delle IVG effettuate, e il numero di obiettori di coscienza non dovrebbe impedire ai non obiettori di svolgere anche altre attività oltre le IVG. […] Si nota un aumento in numero assoluto dei ginecologi non obiettori, negli ultimi due anni, e una sostanziale stabilità del numero dei non obiettori nel corso dei quasi 40 anni di applicazione della legge, a fronte di un più che dimezzamento delle IVG. Il numero globale dei ginecologi che non esercita il diritto all’obiezione di coscienza è quindi sempre stato congruo al numero degli interventi di IVG complessivo.” (pag. 51-52)

“Inoltre si segnala che ben 14 strutture, delle 336 rilevate nel 2015 e 75 strutture, delle 356 rilevate nel 2016, risultano aver effettuato IVG pur non avendo in organico ginecologi non obiettori, dimostrando la capacità organizzativa regionale di assicurare il servizio attraverso una mobilità del personale non obiettore presente in altre strutture, dando applicazione alla legge 194, quando all’art.9 dispone che: “Gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare l’espletamento delle procedure previste dall’art.7 e l’effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza richiesti secondo le modalità previste dagli articoli 5,7 e 8. La regione ne controlla e garantisce l’attuazione anche attraverso la mobilità del personale”. (pag.55)

Di seguito si riportano i dati sul numero di IVG praticate in Italia per area geografica:

ITALIA SETTENTRIONALE                 39170

ITALIA CENTRALE                               17863

ITALIA MERIDIONALE                        19835

TOTALE IVG 2016                                 84926

A fronte degli elementi e dati forniti dalla Relazione del Ministero della Salute, sembra proprio che la legge sulla IVG, al di là del fatto che in certe regioni si possa riscontrare una percentuale più alta di medici obiettori (percentuale che, in tutta evidenza, non influisce minimamente, da un punto di vista complessivo, sulla applicazione della legge, visti i numeri sopra riportati), venga – contrariamente a quanto affermato dall’Onorevole Bonino – molto ben applicata su tutto il territorio italiano, per un totale di quasi 85000 IVG attuate nell’anno 2016, numero quest’ultimo, che va a costituire – non dimentichiamolo – una parte di quei 6 milioni totali di aborti praticati dal 1978 ad oggi (ovvero 1 aborto ogni 5 minuti), a quaranta anni dall’entrata in vigore della legge 194. Dati questi ultimi che a tutto fanno pensare, tranne che ad una parziale applicazione della legge in questione o addirittura ad una mancata applicazione di fatto della stessa.

Si deve inoltre ricordare, come spiega molto bene ancora una volta il Dottor Giacomo Rocchi in un altro suo scritto (DENTRO L’OBIEZIONE DI COSCIENZA DIRITTI, PROFESSIONALITA’ ED ESPERIENZA UMANA COME STRUMENTI DI GIUDIZIO PER UNA SCELTA CONSAPEVOLE – Bologna, 31 maggio 2016) che l’onere di garantire l’efficienza del servizio non è posto a carico degli obiettori di coscienza, ma delle ASL e delle Regioni. La legge lo dice chiaramente: nessun obiettore di coscienza può essere “colpevolizzato” e tanto meno indotto a compiere atti contrari alla propria coscienza perché il “servizio non funziona”: l’obiettore è del tutto estraneo a quel servizio (ovviamente ne presta altri); è la Direzione dell’ospedale o ancora la Regione a dover provvedere – dice la legge: con la mobilità del personale (cfr. pag. 55 Relazione Ministero della Salute).

Rachele Lovatti

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