Vai al contenuto

Obiezione di coscienza: un diritto costituzionalmente garantito e dovuto

Alla base dell’obiezione di coscienza esiste un preciso fondamento costituzionale che va al di là della salvaguardia della coscienza: la legge obbliga, certamente, ma il Legislatore talvolta per salvaguardare la coscienza può decidere che la legge non obblighi. C’è un fondamento costituzionale più radicale, in quanto gli obiettori si richiamano a principi e diritti fondamentali su cui si fonda l’ordinamento giuridico, come il diritto alla vita, principi e diritti fondamentali nei confronti dei quali la legge, talvolta, consente o obbliga ad agire contro e dunque in questo caso che ruolo assume l’obiezione di coscienza? Che fondamento ha? Il ragionamento che sta alla base dell’obiezione di coscienza è il seguente: il cittadino, pur rispettando la scelta del legislatore, democraticamente assunta, di creare un ambito in cui è previsto o addirittura è doveroso un intervento che può andare a ledere la vita o qualsiasi altro diritto fondamentale, (ovviamente, noi siamo contrari alla scelta del legislatore ed in questo caso alla 194, perché non può esistere alcuna motivazione per ledere il diritto alla vita e sopprimere un altro essere umano) può decidere di non agire nel senso richiesto dalla norma, in quanto lo Stato non può mai obbligare ad agire contro un diritto fondamentale, lo può solo prevedere in specifici e determinati ambiti, ma non può mai obbligare, dal momento che, in tale frangente, è lo Stato stesso a fare un’eccezione, ponendo una deroga alla tutela dei diritti fondamentali.

Obiezione di coscienza, dunque, non è né di disobbedienza all’ordinamento giuridico, né ostacolo all’applicazione di leggi dello Stato, non può mai essere intesa in questo senso, si tratta bensì dell’esercizio di un diritto costituzionalmente garantito e riconosciuto, attraverso il quale il cittadino non fa altro che esprimere la sua fedeltà a quei medesimi valori che sono alla base dell’ordinamento giuridico. La persona, per ragioni di coscienza, ritiene di non poter aderire ad un determinato obbligo lesivo di diritti fondamentali, che deroga alla logica di inviolabilità di tali diritti. Il principio che ne deriva è che se un diritto è un diritto inviolabile e lo Stato prevede un dovere che lo possa in qualche modo violare, lo può prevedere, ma non può mai obbligare. Non si tratta – ricorda sempre il Dottor Giacomo Rocchi – di non essere d’accordo con la legge, di avere opinioni diverse da quelle della maggioranza parlamentare che ha approvato la legge o, peggio ancora, della mancanza di volontà di compiere certe azioni: si tratta di rispondere ad un divieto vincolante imposto dalla propria coscienza. Questa precisazione è importante, perché, talvolta, uno degli argomenti polemici contro l’obiezione di coscienza è quello del rischio dello sfaldamento della società, perché tutti rivendicano di non voler compiere determinate azioni. Al contrario, non è affatto un caso che l’obiezione di coscienza si sia manifestata nel tempo e nel mondo solo in due ambiti: l’obbligo del servizio militare e l’obbligo di uccisione di esseri umani (aborto, fecondazione artificiale, eutanasia), a dimostrazione che la coscienza riconosciuta dalla retta ragione non impone di obiettare su tutti gli obblighi posti da uno Stato, ma di farlo solo rispetto a determinati obblighi, che hanno a che fare con i principi fondamentali della convivenza umana.

Per fare un esempio concreto, nello specifico contesto della legge 194/1978, la descrizione delle attività coperte dalla dichiarazione di obiezione ci fa comprendere che si tratta non solo di un diritto, ma addirittura di un riconoscimento doveroso: l’art. 9 esenta da tutte le attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l’interruzione della gravidanza; non solo, quindi, l’attività dell’intervento chirurgico, ma anche altre: sappiamo, ad esempio, che il Consiglio di Stato (Consiglio di Stato sez. V, 10 ottobre 1983 n. 428, in “Consiglio di Stato” vol. I, 1983, p.1027-1028) ha ritenuto illegittimo l’ordine di servizio che imponesse ai medici addetti ai laboratori di analisi di eseguire esami di laboratorio dichiaratamente finalizzati alla IVG: anche quelle analisi, infatti, pur non provocando direttamente la morte del bambino, cooperano a tale evento; sempre recentemente, il Consiglio di Stato, provvedendo sulla circolare della Regione Lazio che obbligava gli obiettori nei consultori a redigere il certificato da consegnare alla donna che intende procedere all’aborto nei primi novanta giorni, ritenendo che esso non facesse parte delle procedure per l’aborto, ha sospeso tale previsione: con ciò smentendo una precedente sentenza del TAR Puglia e confermando che le attività da cui un soggetto è esentato non sono soltanto quelle esecutive dell’intervento di aborto chirurgico o chimico, ma tutte quelle che portano all’intervento stesso.

Rachele Lovatti

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: