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Le fragili basi filosofiche e giuridiche su cui poggia l’eutanasia

Il fattore trainante di ogni istanza eutanasica è costituito dalla fuga dell’uomo contemporaneo di fronte al tema del senso della vita e della morte. E, paradossalmente, quanto più viene enfatizzato il carattere filosofico, teologico, morale di questi argomenti, tanto più va affermandosi la legittimazione tecnico-giuridica dell’eutanasia. Il ragionamento è sostanzialmente il seguente: poiché ogni uomo decide se e come rispondere alle questioni esistenziali e poiché la caratteristica essenziale dello stato laico e secolarizzato è il rifiuto di prendere posizione intorno a simili questioni, che appartengono alla sfera privatissima ed invalicabile del singolo, allora se ne ricava che il diritto di farsi togliere la vita rientri a pieno titolo tra le facoltà da mettere a disposizione di ogni cittadino, fermo restando che nessuno dovrà essere obbligato a tale decisione e fermo restando che lo Stato non potrà esprimere alcun giudizio su qualunque decisione, inerente tali questioni.

Il ragionamento presenta numerose falle concettuali: la più clamorosa riguarda la pretesa neutralità dello Stato, vero assunto di carattere mitologico, che è contraddetto da ogni manifestazione della voluntas del potere politico. Ogni norma giuridica, per quanto laica, contiene infatti una presa di posizione implicita sulla vita, sulla morte, sulla sofferenza. Lo Stato esprime un giudizio di valore quando impone, con la forza del diritto, l’obbligo di soccorrere un ferito o l’obbligo di prendersi cura di un malato o il dovere di rispettare un cadavere o il dovere di non agevolare una persona che si vuole suicidare, e perfino il dovere di compiere atti coercitivi per impedirglielo.

Se uno Stato decide di legalizzare l’eutanasia, ciò non significa che quello Stato abbia deciso di assumere un atteggiamento neutrale sulla questione; al contrario, si deve ritenere che per lo Stato la vita umana non sia più degna di essere protetta in presenza di determinate condizioni: la volontà di morire del soggetto, l’esistenza di una patologia, la prossimità del morire, la cronicità di una malattia, l’«indegnità» della vita, ritenuta tale dal soggetto stesso o da un’equipe di esperti, dotati di tale potere.

Riassumendo: (a) il senso della vita, della morte e del dolore non può certo essere risolto dalla norma giuridica; (b) d’altra parte, la norma giuridica è il prodotto della riflessione dell’uomo su tali fondamentali questioni e, in relazione ad alcuni temi cruciali, lo stesso ordinamento giuridico è costretto a prendere posizione, assumendo come vera una certa posizione sulla vita, sulla morte e sulla sofferenza; (c) chi sostiene la totale sterilizzazione della riflessione giuridica, rispetto alle questioni esistenziali, mente oppure persegue in buona fede un obiettivo irrealizzabile; (d) il Diritto contribuisce a sua volta a confermare, rafforzare, indebolire o smentire i giudizi di valore, presenti nella società, intorno alle questioni esistenziali: è altamente probabile, per non dire certo, che un ordinamento giuridico che legalizzi l’eutanasia comunicherà alle generazioni successive un’idea di «valore della persona umana» notevolmente indebolita, fino alla sua totale evaporazione, rispetto a un sistema classico di norme giuridiche che vieta e punisce l’eutanasia.

Chiarite queste nozioni elementari di filosofia del diritto, si deve riconoscere che i temi filosofici preliminari alle scelte giuridiche in materia di eutanasia sono spesso utilizzati con maestria dialettica da parte dei fautori del diritto alla «buona morte». A partire dagli anni ’60, le liberal democrazie sono state attraversate da cambiamenti normativi epocali, che hanno interessato in particolar modo i temi del nascere e del morire. Abbiamo assistito all’attuazione di veri e propri progetti di trasformazione giuridica sulle frontiere della bioetica, dalla legalizzazione dell’aborto procurato alla legalizzazione dell’eutanasia, passando per la regolamentazione della fecondazione artificiale. Per attuare queste trasformazioni, era ed è sempre necessario poter contare sull’appoggio di significativi settori della società. Il modello democratico, nel contesto del quale si svolge ogni moderno contenzioso di carattere morale e politico, impone infatti che l’opinione pubblica sia adeguatamente sensibilizzata, allo scopo di modificarne i valori di riferimento, sulla base di un crescente consenso diffuso, che non di rado si alimenta di sé stesso.

In questo meccanismo, non è tanto decisiva la fondatezza razionale delle tesi che vengono sostenute, quanto piuttosto la forza persuasiva che le argomentazioni riescono ad esercitare sullo strato più emotivo che caratterizza l’opinione pubblica. Nel caso del dibattito sull’eutanasia, si sono rivelati decisivi, in ordine di importanza, tre temi ricorrenti:

  • Il rispetto della volontà del soggetto (principio di autodeterminazione).

Ne parleremo più oltre. Per ora, basti segnalare che l’idea voluntas aegroti suprema lex possiede una straordinaria forza rassicurante: in fondo, lasciano intendere i fautori della legalizzazione, si vuole assegnare a ciascun soggetto consapevole una fetta di potere decisionale in più, che per giunta ha per oggetto «solo» la propria vita e non quella altrui. Per l’opinione pubblica è davvero molto difficile, se non impossibile, resistere alle sirene di questa idea di libertà come «volontà di potenza», rivestita dal mantello innocente di una decisione personalissima e limitata alla coscienza individuale;

  • La rimozione della natura omicidiaria di ogni atto eutanasico (occultamento dell’inevitabile terzietà della condotta eutanasia, tradizionalmente inquadrata come «omicidio del consenziente»)

Il fatto che per ottenere un diritto all’eutanasia il soggetto debba poter contare sul dovere da parte di un’altra persona di compiere atti funzionali al raggiungimento di tale scopo è l’elemento più ostativo sul piano giuridico ed è per questo motivo che tale elemento viene abilmente occultato, nel dibattito pubblico, mettendo in primissimo piano il paziente con la sua volontà di morire e, al limite, affiancandolo con l’immagine di alcuni medici o paramedici, che si offrono come «coraggiosi» e «disinteressati» esecutori della medesima volontà, quasi volontari pronti ad assolvere un compito caritatevole.

  • Il problema del dolore (principio del «diritto alla salute» inteso come diritto a non soffrire).

In assenza di sofferenza fisica conclamata, perfino i più accaniti fautori dell’eutanasia riconoscono il venir meno del presupposto fondamentale per rendere legittima la richiesta di «buona morte». E tuttavia, la questione del soffrire è tutt’altro che pacifica. Qui basterà anticipare alcuni problemi di respiro filosofico, che hanno tuttavia una rilevanza giuridica fondamentale:

  • è praticamente impossibile circoscrivere il concetto di sofferenza in maniera dettagliata. Che cosa è «sofferenza»? Riterremo giuridicamente rilevante solo il dolore fisico? Oppure riterremo significativo ai fini della richiesta eutanasica anche il dolore psichico? E con quali criteri verrà definita la qualità e la quantità di sofferenza, che obbliga lo Stato a concedere il diritto all’eutanasia?
    • è praticamente impossibile misurare la sofferenza in termini quantitativi universalmente validi. Chi può misurare i dolori e le sofferenze in maniera oggettiva?
    • la sofferenza, di cui si parla in questo dibattito, è spesso non percepita dal soggetto ammalato: essa è semmai vividamente patita da coloro che assistono il paziente. Dunque, quali soggetti dovranno essere rilevanti ai fini del dolore «riflesso» non più sopportabile?

Come si deve correlare la questione del dolore/sofferenza con la questione «volontà del soggetto»? Sono, infatti, possibili una serie di combinazioni molto differenti tra loro, che vanno dal paziente cosciente, che soffre dolori fisici e chiede l’eutanasia, al soggetto incapace di intendere e di volere con grafi deficit mentali, che soffre dolori per una malattia ma che non può decidere, al soggetto, che ha perso conoscenza, che forse soffre per la sua patologia, che fa soffrire i suoi parenti ed amici, ma che non può essere direttamente interpellato. A quali di queste combinazioni particolari si dovrà riconoscere il possesso dei requisiti per avviare la procedura eutanasica?

Tratto dal libro “Eutanasia: Diritto o Delitto?” di Mario Palmaro

2 Comments »

  1. lo stato non ha il diritto di interferire con la vita privata del singolo, essendo l’Italia uno stato democratico, o si andrebbero a riprendere alcuni caratteri dello stato assolutistico e ad abbandonare quelli dello stato democratico, quali ad esempio la libertà del singolo di avere piena liertà sulla propria vita; inoltre le uniche persone che sono obbligate a prestare soccorso ad un ferito sono gli operatori di primo soccorso in servizio, dato che esso fa parte dell’esercizio della loro professione, e lo stesso vale per prestare assistenza ad un malato, al quale solo i professionisti pagati per prestare assistenza medica devono obbligatoriamente fornire le cure necessarie, a meno che il malato non rifiuti il trattamento medico.

    Queste erano solo delle osservazioni su delle parti inesatte del testo, per il resto ho trovato delle ottime argomentazioni fondate su delle buone basi logiche.

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  2. Carissimo Daniele, grazie per il suo commento. In verità il fatto che ci siano determinate persone obbligate a prestare soccorso o assistere i malati, già contraddice quanto asserito nella sua prima frase. Se fosse come dice, allora lo Stato non potrebbe emanare alcuna legge in quanto, potenzialmente, qualsiasi legge potrebbe costituire una “interferenza con la vita privata del singolo”. Tanto la questione della pandemia, quanto quella della guerra a cui stiamo assistendo, hanno contraddetto esplicitamente l’ideale di uno Stato totalmente impotente di fronte alla “libertà del singolo”. Qui bisognerebbe peraltro intendersi su cosa significhi “libertà” perché altrimenti si rischia di giungere a conclusioni paradossali (ad esempio, uno Stato in guerra non potrebbe chiedere in alcun modo ai propri cittadini di difendere la propria patria). La libertà non è qualcosa di assoluto, ovvero di svincolato dalla realtà. Una tale libertà, in definitiva, finisce per annichilire se stessa. Il discorso su cosa davvero sia la libertà sarebbe lungo, basti qui rilevare che la libertà non può essere assoluta, nemmeno in uno Stato democratico, altrimenti si andrebbe incontro alla distruzione stessa dell’uomo e della società.

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