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Ecco una definizione rigorosa e senza ambiguità del termine “eutanasia”

Che cosa si vuole indicare con l’espressione «eutanasia»? Per eutanasia s’intende l’azione od omissione, compita da un terzo e deliberatamente intesa alla soppressione di una vita umana, allo scopo di porre fine alle sofferenze del malato.

Questa definizione sgombera il campo da una serie di equivoci che nel dibattito si situano al livello del significato stesso del termine: ambiguità talvolta dettate da intenti ideologici, come ad esempio dal bisogno di giustificare gli atti «omissivi», rifacendosi alla tesi secondo cui essi sarebbero comportamenti in se stessi privi di significato sul piano etico e giuridico, a differenza di un comportamento attivo del soggetto.

Altre volte, la difficoltà è insita nella natura stessa della condotta eutanasica, la quale – a differenza di altri problemi tipici della bioetica, come ad esempio l’aborto o la fecondazione artificiale – richiede una riflessione approfondita già nella fase introduttiva della discussione, cioè, in quella della definizione.

Dunque, per potersi configurare un’ipotesi di eutanasia, è necessario analizzare non soltanto gli elementi oggettivi della condotta, ma ricercare gli scopi dell’atto: soltanto dall’analisi contestuale di questi due momenti dell’azione umana, può scaturire la definizione di un fatto come eutanasico. Tutto questo può essere altrimenti espresso, ricordando che l’eutanasia è una condotta che si situa innanzitutto sul piano delle intenzioni.

In sintesi, l’atto eutanasico è costituito da una serie di elementi indispensabili, che chiameremo elementi necessari dell’eutanasia, e da una serie di elementi eventuali, che chiameremo elementi accessori dell’eutanasia.

Gli elementi necessari dell’eutanasia sono i seguenti:

  • Un atto umano, cioè, un comportamento riconducibile alla volontà di un soggetto, dotato di libero arbitrio (in altre parole: non esiste un’eutanasia colposa, ma essa presuppone sempre che almeno una persona la voglia attuare);
  • Un atto umano, che può consistere in una condotta attiva o in una condotta passiva;
  • Un atto umano, che deve avere il carattere di azione transeunte, cioè, di azione che si esplica all’esterno del soggetto agente e che comporta delle conseguenze nei confronti di un terzo soggetto (l’eutanasia si differenzia radicalmente dal suicidio, perché comporta la soppressione intenzionale di un soggetto diverso da colui che compie l’azione);
  • Un nesso causale fra l’atto umano e la morte provocata di una terza persona (elemento oggettivo, che concerne la natura dell’atto in sé, necessario e sufficiente a provocare la morte;
  • Un’intenzione, presente nella volontà del soggetto agente, che consiste nell’agire allo scopo di provocare la morte (elemento soggettivo, che concerne la volontà del soggetto agente);
  • La presunzione soggettiva, nella volontà del soggetto agente, di agire in vista di uno scopo qualificato – almeno in senso soggettivo – come un bene: porre fine alle sofferenze del paziente e a quelle dei parenti; eliminare un problema per il sistema sanitario; risparmiare risorse per malati ritenuti più meritevoli ecc.

Gli elementi accessori dell’eutanasia sono i seguenti:

  • La presenza di una condizione di sofferenza a carico del paziente in grado di avvertire il dolore prodotto da stati patologici;
  • L’assenza di condizione di sofferenza a carico del paziente, che non è in grado di avvertire il dolore;
  • La presenza della volontà di essere ucciso, attuale ed espressa da paziente consapevole, in forma scritta o orale;
  • La presenza della volontà di essere ucciso, non attuale ed espressa dal paziente, in un momento antecedente, per iscritto (c.d. testamento biologico; c.d. dichiarazioni anticipate di trattamento; c.d. living will);
  • La presenza della volontà di essere ucciso, non attuale ed espressa dal paziente, in un momento precedente, in forma orale ed affidata a dei testimoni, ai parenti, al medico, a un curatore;
  • La presenza della volontà di procedere all’eutanasia da parte di una equipe o di una commissione, in assenza della volontà del paziente che sia incapace di intendere e di volere;
  • La presenza di una patologia grava e esito infausto, in estrema prossimità alla morte (agonia);
  • La presenza di una patologia grave a esito infausto, ma non ancora in prossimità della morte;
  • La presenza di una patologia cronica grave, ma con una speranza di vita ancora molto lunga;
  • L’assenza di qualunque patologia rilevante, come nel caso in cui si registri la volontà di essere ucciso di un soggetto completamente sano, privo di patologie gravi e in perfette condizioni di salute, che tuttavia desideri la morte per motivazioni di ordine psicologico (depressione, fallimento professionale, taedium vitae) e che, sulla base del principio eutanasico di «disponibilità della vita umana», preferisca ottenere una morte pietosa piuttosto che ricorrere al suicidio, invocando il principio giuridico di eguaglianza, rispetto a soggetti colpiti da patologia grave.

Dopo aver esaminato l’ampia articolazione di questi elementi, ci possiamo rendere conto che nel pensiero corrente vi sono molte convinzioni erronee in materia di eutanasia. In particolare, è opinione comune che la richiesta del paziente e il dolore fisico siano due elementi fondamentali tra le motivazioni, che renderebbero ragione dell’eutanasia e della sua legalizzazione. In realtà, tali argomenti – certamente non marginali – sono però eventuali e non indispensabili per configurare un quadro all’interno del quale si concretizzi l’atto eutanasico. Constatazione che appare assai rilevante sul piano filosofico e giuridico, perché – stando così le cose – ne deriva che il presunto «diritto all’eutanasia» dovrà fondarsi tenendo conto del valore erga omnes della norma e in coerenza con il principio di eguaglianza fra i consociati.

Dunque, una volta che tale discutibile e discusso diritto sarà stato introdotto nel sistema giuridico, esso non potrà essere ancorato esclusivamente alle categorie del dolore e della volontà del paziente. Si affacceranno sulla scena altri consociati che, pur non potendo vantare uno stato patologico oggettivamente doloroso, esigeranno di accedere alla buona morte come soluzione civile e legale. La pacifica accettazione da parte della collettività, da un lato; e la progressiva azione della «magistratura creativa» dall’altro, allargheranno le maglie della norma allo scopo di ricomprendervi anche tali soggetti. Allo stesso modo, altri consociati invocheranno il diritto all’eutanasia anche per malati incapaci di esprimere una qualunque volontà, ma per i quali si sosterrà essere la morte una benefica uscita di sicurezza dall’incoscienza e dall’umiliazione della loro condizione menomata. Ciò dovrebbe bastare a dimostrare che l’eutanasia non è affatto una questione limitata alle patologie dolorose terminali e alla volontà di morire del diretto interessato.

Abbiamo, insomma, compreso che l’eutanasia si dice in molti modi e che, in relazione alle motivazioni in base alle quali essa è invocata, si possono catalogare svariate ipotesi di eutanasia:

  1. Eutanasia su richiesta attuale;
  2. Eutanasia su richiesta differita;
  3. Eutanasia per motivi pietosi in assenza di richiesta;
  4. Eutanasia per motivi eugenetici su neonati;
  5. Eutanasia, fondata sulla distinzione fra vita biologica/vita anagrafica;
  6. Eutanasia fondata sul principio di «qualità della vita», contrapposto al principio della «sacralità della vita»;
  7. Eutanasia per motivi «di principio». In questa prospettiva, l’eutanasia non è considerata come un «male minore», un gesto inconsulto ma tollerabile, una scelta dettata dalla disperazione ma in ogni caso legittima nell’ambito della sfera d’azione del paziente; al contrario, è considerata come l’espressione alta di un diritto fondamentale – spesso qualificato come «diritto civile» – che realizza un ideale di alto valore morale.

Costituiscono altrettante fattispecie, appartenenti a questa categoria più ampia:

  • Eutanasia, come affermazione della libertà/autodeterminazione dell’uomo;
  • Eutanasia, come affermazione della dignità dell’uomo;
  • Eutanasia, come risposta razionale all’insignificanza/assurdità del dolore;
  • Eutanasia per motivi economico-sociali, motivata con l’impossibilità di reperire le risorse, necessarie alla cura di pazienti gravi e/o di pazienti cronici non autosufficienti.

Che cos’è eutanasia e cosa non è eutanasia

Questo lavoro classificatorio può apparire noioso e perfino superfluo, ma è in realtà di fondamentale importanza. Esso è, infatti, indispensabile per rispondere ad una domanda decisiva: quando siamo veramente di fronte ad un caso di eutanasia?

Un atto umano può essere definito come «eutanasia», quando esso determini come effetto diretto e voluto la morte di un essere umano innocente. Dunque, occorre che vi sia la volontà di provocare il decesso e che sussista un nesso causale tra ciò che è stato fatto – o ciò che non è stato fatto – e la morte del paziente. Quindi, qualora la morte si verificasse contro o al di là della volontà del soggetto agente o, comunque sia, ben al di là di quanto fosse ragionevolmente prevedibile, si potrà parlare di omicidio colposo, nel caso di negligenza, imprudenza, imperizia del medico o del personale sanitario; ma non saremo di fronte all’eutanasia, che ha sempre la natura di un atto volontario e tutt’altro che preterintenzionale.La distinzione fra ciò che è eutanasia e ciò che non lo è risulta relativamente semplice nel caso di comportamenti attivi: un’iniezione letale o il distacco di un respiratore, indispensabile alla sopravvivenza del malato, sono comportamenti che implicano come conseguenza diretta la morte del paziente. Si tratterà in tali casi di indagare e provare l’effettiva voluntas del soggetto agente. Più complessa la situazione, qualora il comportamento sia omissivo. In tale ipotesi, ciò che dovrà essere analizzato è se le terapie o le cure che sono state interrotte portassero o non portassero qualche giovamento al paziente. Cure inutili o dannose possono sempre essere sospese. L’altro elemento importante concerne la prevedibile vicinanza del decesso: nella fase agonica, il buon medico prosegue la cura del suo paziente, senza instaurare nuove terapie inutili o senza proseguire trattamenti gravosi o che possono addirittura non essere assimilati dal paziente; quando, invece, la morte è un evento ancora lontano o comunque sia non prevedibile in tempi brevi, la sospensione di cure o di trattamenti potrebbe rivestire proprio il significato di mezzo o strumento per accelerare la morte del malato. Si tratterebbe, in tal caso, di vera e propria eutanasia.

Tratto dal libro “Eutanasia: diritto o delitto?” di Mario Palmaro

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