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L’omicidio-suicidio di “Libera”: un delitto proclamato “diritto”

Fonte immagine: mondointernazionale.org

È notizia dello scorso 25 marzo che, «dopo due anni dalla sua richiesta, “Libera” ha finalmente potuto procedere all’autosomministrazione del farmaco letale tramite il dispositivo con comando oculare appositamente predisposto dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) per consentirle di azionare l’infusione endovenosa del farmaco per il fine vita». Così l’Associazione Luca Coscioni pubblicizza la morte della cinquantacinquenne di cui abbiamo parlato a suo tempo commentando la nuova bozza di un disegno di legge del governo sul c.d. “fine vita” discussa lo scorso 17 luglio.

Quest’atto suicidario è stato ancor più sofisticato di quello posto delle gemelle Kessler lo scorso 17 novembre. L’Associazione Coscioni descrive in modo dettagliato il lungo iter con cui la donna ha ottenuto il suicidio assistito, soffermandosi anche sui lunghi collaudi della pompa infusionale, sviluppata dal CNR, con attivazione basata su tecnologia eye-tracking, ovvero «un processo che monitora i movimenti oculari, per determinare dove un soggetto test sta guardando, cosa sta guardando e per quanto tempo il suo sguardo indugia in un determinato punto dello spazio». Tutto ciò, con la precisa intenzione di consentire a “Libera” di auto-somministrarsi il farmaco pur essendo totalmente paralizzata.

Alcuni derubricheranno questo caso unicamente come un suicidio: certamente lo è, in quanto l’esecuzione finale è imputabile alla donna, ma non si può ignorare la forte componente eutanasica, in virtù del coinvolgimento di più soggetti terzi (il medico assistente e i gruppi di ricerca) per ottenere l’obiettivo suddetto. Infatti, come ricordato dal prof. Mario Palmaro nel suo libro “Eutanasia: diritto o delitto?” (Giappichelli, Torino 2012), per essere di fronte all’eutanasia, requisito indispensabile è il nesso di causalità tra la morte della donna e l’atto (attivo o passivo) di uno o più soggetti terzi animato dall’intenzione di dare la morte per motivi pietosi (p. 16). L’anello di congiunzione tra questi due estremi sta proprio in quello strumento, specificamente progettato dai ricercatori per permettere a persone non autonome di suicidarsi. Eutanasia e suicidio sono realtà che si intrecciano a doppio filo ed è quindi necessario evidenziarne le implicazioni, mostrando gli inevitabili esiti di una logica che capovolge un delitto in un vero e proprio “diritto”.

Mario Palmaro ricorda come l’atto suicida non possa costituire «azione legittimata dal diritto o addirittura configurabile come “diritto” del soggetto: il fatto che l’ordinamento giuridico italiano preferisca evitare una sanzione per l’ipotesi del tentato suicidio risponde esclusivamente a ragioni di politica criminale e non a una sorta di legittimazione etico-morale del suicidio, che continua ad essere un atto umano oggettivamente molto grave». In una nota, il filosofo del diritto spiega cosa si intende per “ragioni di politica criminale”: «minacciare il soggetto, che vuole togliersi la vita, di infliggergli una pena qualora sopravviva è, ragionevolmente e almeno in generale, una “controspinta” del tutto insufficiente a dissuadere una persona che è tanto disperata da ritenere preferibile la morte alla vita» (p. 23).

Al contrario, con gli articoli 579 e 580 del Codice penale, il legislatore italiano voleva esprimere un preciso sfavore «nei confronti del comportamento suicida, rafforzato dal fatto che la collettività, attraverso i suoi singoli membri e le sue istituzioni collettive (personale medico, forza pubblica, vigili del fuoco) è impegnata a ostacolare con ogni mezzo, compresa la forza, il comportamento di chi voglia togliersi la vita. Tale condotta sarebbe addirittura gravemente illecita, qualora lo Stato ritenesse che la volontà di uccidersi fosse un diritto. Con la conseguenza – aberrante e paradossale – che dovremmo assistere in maniera del tutto passiva a ogni tentativo di suicidio e dovremmo coerentemente evitare di prestare soccorso a un ferito, che abbia tentato di togliersi la vita» (p. 25).

Papa Giovanni Paolo II, nell’enciclica Evangelium Vitae, di cui correva il 31° anniversario dalla pubblicazione proprio il giorno in cui “Libera” poneva fine alla propria vita, ebbe a ricordare come «uno Stato che legittimasse tale richiesta e ne autorizzasse la realizzazione, si troverebbe a legalizzare un caso di suicidio-omicidio, contro i principi fondamentali dell’indisponibilità della vita e della tutela di ogni vita innocente. In questo modo, si favorisce una diminuzione del rispetto della vita e si apre la strada a comportamenti distruttivi della fiducia nei rapporti sociali. Le leggi che autorizzano e favoriscono l’aborto e l’eutanasia si pongono dunque radicalmente non solo contro il bene del singolo, ma anche contro il bene comune e, pertanto, sono del tutto prive di autentica validità giuridica» (n. 72).

La domanda di eutanasia, proseguiva Palmaro, oltre ad essere inattendibile (per la particolare situazione psicologica del richiedente) ed impossibile (per l’impossibilità dell’uomo di immaginare la propria morte), è anche non limitabile ma, soprattutto, può arrivare a costituire un preciso “dovere”. Infatti, i fautori della legalizzazione dell’eutanasia «sostengono che la normativa specifica dovrebbe avere come scopo fondamentale la regolamentazione della pratica eutanasica e, dunque, la limitazione della pratica stessa, secondo un’ampiezza che dipende dalle diverse posizioni metagiuridiche, cioè valoriali, che stanno alla base dell’istanza di “buona morte”. In sintesi: sì all’eutanasia, ma non a ogni ipotesi di eutanasia».

Ma, spiega Palmaro, «curiosamente è proprio questa “promessa” di limitazione dell’eutanasia che appare giuridicamente infondata»: basterebbe guardare alle vicende storiche di quei paesi che hanno legalizzato o tollerato nel proprio ordinamento l’eutanasia (es. Paesi Bassi e Belgio), per avere «più di qualche ragione di dubitare che l’eutanasia sia trasformabile in un istituto davvero “governabile” dalla legge civile e penale, una volta che essa sia stata legalizzata» (p. 43). Infatti, «nella nostra tradizione giuridica esiste una linea di demarcazione fondamentale, che sancisce la non disponibilità della propria vita. Questo principio consente di distinguere con nettezza i comportamenti conformi e quelli difformi. Ora, il processo culturale e politico di progressiva legalizzazione dell’eutanasia mira propriamente a forzare questa linea di demarcazione e ad eliminare l’idea che la vita umana sia un bene sempre indisponibile». Una volta affermato questo anti-principio «come è possibile impedire che esso si estenda progressivamente a casi e a situazioni, che amplificano le condizioni originarie?». Si badi bene, non si fa qui riferimento solo al c.d. “pendio scivoloso”ma anche«all’intrinseca impossibilità per la norma giuridica di regolamentare e normare le vaste e pressoché infinite ipotesi di situazioni concrete, nelle quali poterebbe essere richiesta o proposta una qualche forma di eutanasia»In tal senso, Palmaro si spingeva a sostenere che«una volta accettata, anche con forti limitazioni, l’idea della buona morte come diritto – il Diritto non possa più opporre una seria resistenza alla delimitazione del fenomeno e della sua legittimazione in punta di diritto. E questo, anche quando l’intenzione del legislatore fosse sinceramente orientata in senso restrittivo» (p. 44).

Per di più, sottolineava Palmaro, se «uccidere per pietà è ritenuto “il” bene del paziente, non si vede perché mai fermarsi di fronte alla mancanza del suo parere» (p. 47).

In tale prospettiva eutanasica, come stupirsi di condotte come quella del presunto killer indagato a Forlì e sospeso dalla Croce Rossa per omicidi plurimi premeditati mediante sostanze letali di anziani con gravi patologie? Non solo, infatti, essi diverrebbero penalmente irrilevanti, ma potrebbero persino assurgere ad un magnanimo “dovere civico” compiuto per il maggior “bene” dei pazienti. Senza un recupero della legge morale naturale, la nostra inferma civiltà non potrà che seguire il triste epilogo di “Libera”.

Fonte: CR

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