L’agevolazione al suicidio può diventare legge?

Il 2 luglio scorso è approdata al Senato la prima bozza del testo unificato adottato dalle commissioni riunite sul tema del suicidio assistito. Tale testo subirà modifiche prima di arrivare ad una eventuale approvazione, ma dal momento che esso segna la linea dell’attuale Governo sul tema, vale la pena soffermarcisi per una analisi alla luce della ragione e della legge morale naturale. Il disegno di legge consta di soli quattro articoli ma, in questa sede, l’attenzione verterà sul secondo che così recita: «All’articolo 580 del Codice penale, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: “Non è punibile chi agevola l’esecuzione del proposito di cui al presente articolo, formatosi in modo libero, autonomo e consapevole, di una persona maggiorenne, inserita nel percorso di cure palliative, tenuta in vita da trattamenti sostitutivi di funzioni vitali e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e psicologiche intollerabili, ma pienamente capace di intendere e di volere, le cui condizioni siano state accertate dal Comitato nazionale di valutazione di cui all’articolo 9-bis della legge 23 dicembre 1978, n. 833”».
Al di là della furbesca reinterpretazione in senso restrittivo della sentenza n. 242/19 della Corte costituzionale e della fattibilità o meno che le condizioni richieste possano realmente verificarsi in un soggetto richiedente, il cuore di questa legge rimane ingiusto perché, seppur a certe condizioni (facilmente demolibili, come già spiegato in un precedente articolo), dotandosi di tale legge lo Stato italiano legittimerebbe l’agevolazione al suicidio.
Un testo di legge del genere gioca essenzialmente sulla differenza che c’è tra il suicidio propriamente detto e l’agevolazione al suicidio. Di fondo, mentre si mantiene un giudizio negativo sul suicidio (tanto che il titolo del primo articolo parla di indisponibilità della vita), non così può dirsi dell’atto di agevolazione del proposito suicidario altrui.
Per comprendere a pieno per quale motivo entrambi gli atti, il suicidio e la sua agevolazione, sono malvagi, bisognerebbe domandarsi innanzitutto se un giudizio negativo sul suicidio nasca da una mera opinione personale (per cui, anche pensare il contrario sarebbe moralmente legittimo) oppure da un giudizio morale oggettivo fondato sulla ragione, in grado di indagare la conformità o la non conformità di un atto umano alla legge morale naturale. Nel secondo caso, data la natura oggettiva di tale rapporto tra l’atto umano posto dall’agente e la legge morale, non sarebbe legittimo ammettere qualsivoglia deroga. Né l’opinione di una maggioranza, foss’anche assoluta, avrebbe il benché minimo potere di cambiare tale dato oggettivo.
La legge morale naturale può essere conosciuta dal lume dell’umana ragione analizzando ciò da cui essa scaturisce: vale a dire, la natura umana. È studiando quest’ultima che si deriva il “manuale d’istruzioni” su come “funziona” l’uomo, tanto dal punto di vista materiale (chimico, fisiologico), quanto dal punto di vista immateriale (psicologico, morale) perché composto di corpo e anima. È evidente, ricordava il prof. Régis Jolivet (1891-1966), «che le leggi della condotta saranno del tutto differenti se l’uomo sarà considerato un semplice animale o un essere dotato di anima spirituale, un essere votato all’annientamento totale oppure promesso all’immortalità» (Trattato di Filosofia, Tomo V, Morcelliana, Brescia, 1959, p. 21).
Indagando sulla natura umana, dovrebbe essere pacifico che la vita sia il bene naturale più alto. Tale bene non è a disposizione dell’essere umano e la prova è che nessuno può darsi la vita da sé, bensì essa viene data da Dio e ognuno ne è mero usufruttuario. Non si vede dunque per quale motivo dovrebbe essere in potere di chicchessia toglierla a sé o ad altri. Da ciò deriva che la legge morale naturale ingiunga di non uccidere l’innocente (incluso il non uccidersi).
Dalle considerazioni precedenti si deduce logicamente che il suicidio non possa essere annoverato tra i “diritti” dell’uomo, in quanto, come osservava correttamente il prof. Jolivet, mentre questi servono a far diventare l’uomo sempre più pienamente se stesso – a compiere cioè, con gradi di perfezione crescenti, la propria natura di uomo tendendo verso il suo ultimo fine (pp. 21-22) – atti come il suicidio costituiscono più che un “diritto”, un “rovescio”, ovvero il contrario del diritto stesso, perché privano l’uomo del bene più grande che ha e senza il quale il perfezionamento di sé sarebbe impossibile.
D’altro canto, il dovere della società è in generale quello della tutela del bene comune e, in particolare, il perfezionamento degli individui che la compongono, dando loro tutti i mezzi necessari per perseguire questo fine. Non si vede come, soddisfacendo le esigenze di ciascuno, comprese quelle false (come lo è il suicidio), ciò sia possibile. L’esito sarebbe disastroso e per convincersene basti applicare, nel piccolo, questo ragionamento ad una famiglia: un bambino può facilmente convincersi che mangiare quotidianamente fast food sia un bene per lui. Dopotutto, alletta il palato ed è facilmente fruibile. Cosa accadrebbe se i genitori assecondassero tutti i desideri del bambino? L’esito sarebbe scontato e drammatico.
Compreso che il suicidio è un atto malvagio, in quanto contro-natura (umana), bisogna evitare la tentazione di pensare che l’agevolazione non abbia medesime implicazioni morali. La responsabilità morale è personale e questo è un caposaldo della scienza morale: è vero che è il suicida a compiere l’atto esecrando di uccidersi e ne è il primo responsabile, ma è pur vero che tale atto non sarebbe stato perseguito qualora non fossero stati dati i mezzi utili all’esecuzione. Per rendere l’idea basti un’analogia: è come se dei genitori dessero ad un bambino un’arma carica senza sicura. Il bambino potrebbe rivolgerla verso sé stesso, premere il grilletto e auto-sopprimersi (oppure uccidere qualcun altro): ciò escluderebbe quindi una responsabilità morale dei genitori? No, perché c’è un preciso nesso causale tra il suicidio del bambino e l’atto dei genitori che ne ha garantito il mezzo d’esecuzione. Perché allora una società che agevola il suicidio dei suoi membri, fornendo tutti i mezzi per poter perseguire un tale scopo, non dovrebbe essere moralmente responsabile?
Un altro esempio che renda l’idea è quello di un ladro che vuole svaligiare una casa, ma non ha gli strumenti per scassinare la porta, per aprire la cassaforte, per eliminare eventuali intoppi ostativi al suo intento (es. una persona presente in casa). Si supponga per ipotesi che un terzo venda, o addirittura regali (e sarebbe questo il caso, qualora uno Stato dovesse malauguratamente decidere di fornire il farmaco letale tramite SSN) tutti gli strumenti necessari al ladro per la riuscita del suo intento criminoso. Non sarebbe il terzo a compiere direttamente il crimine, ma ne sarebbe indiretto e volontario cooperatore.
Questo è il principio alla base della dottrina sulla cooperazione morale al male. Essa può essere involontaria (o materiale) e quindi la sua moralità andrebbe valutata sulla base delle circostanze, oppure volontaria (o formale), condividendo cioè in prima persona l’intenzione malvagia e dunque anch’essa un male. Un approfondimento sul tema è stato condotto da Mons. Livio Melina nel volume Commento interdisciplinare alla Evangelium Vitae (Libreria Editrice Vaticana 1997, pp. 467-490).
Dal momento che non è mai lecito compiere un male, neanche a fin di bene, si deve dedurre che la cooperazione di un uomo o di un’intera società al suicidio anche di un solo individuo, sia anch’essa un male e dunque da evitarsi sempre. Una legge che prevede un male è per definizione contraria alla legge morale naturale e, dunque, come afferma S. Tommaso d’Aquino nella Summa Theologiae, iniqua (I-II, q. 95, a. 2). Essa diviene corruzione della legge, cessa perciò di essere tale e nessun uomo è vincolato a prestarle assenso né tantomeno ad ubbidirle.
Fonte: CR



